Altro che scrivere ai sindaci! LI DENUNCIAMO A STRASBURGO!

"Convenzione Internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale"
New York sede del Palazzo di Vetro dell'ONU 7 marzo 1966

Leggete tutti MOLTO ATTENTAMENTE!

https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19650268/201606080000/0.104.pdf

DA ALLORA è LEGGE DELLO STATO IN ITALIA!

Ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di
discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966

Legge dello stato n.654 del 13 ottobre 1975

http://presidenza.governo.it/USRI/ufficio_studi/normativa/L.%2013%20ottobre%201975,%20n.%20654.pdf

Legge contro la discriminazione, il razzismo e il genocidio 
n.115, 16 giugno 2016

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/06/28/16G00124/sg%20

Questa slide è relativa alle osservazioni apposte ad integrazione della sottoscrizione dello stato italiano, al momento della firma nell'anno 1966 e si manifestano come ANCORA PIU' CONSERVATIVE dello spirito e dei concetti contenuti nel Covenant internazionale:

".....punire severamente chi arrechi danno e sofferenza agli individui oggetto di discriminazione....."

PREPARATEVI, dunque!

(fate girare queste informazioni... altro che "scrivere ai sindaci"! LI DENUNCIAMO A STRASBURGO!)

Convenzione internazionale sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale

Art. 2

1. Gli Stati contraenti condannano la discriminazione razziale e si impegnano a continuare, con tutti i mezzi adeguati e senza indugio, una politica tendente ad eliminare ogni forma di discriminazione razziale ed a favorire l’intesa tra tutte le razze, e, a tale scopo:

a) ogni Stato contraente si impegna a non porre in opera atti o pratiche di discriminazione razziale verso individui, gruppi di individui od istituzioni ed a fare in modo che tutte le pubbliche attività e le pubbliche istituzioni, nazionali e locali, si uniformino a tale obbligo;

h) ogni Stato contraente si impegna a non incoraggiare, difendere ed appoggiare la discriminazione razziale praticata da qualsiasi individuo od organizzazione;

c) ogni Stato contraente deve adottare delle efficaci misure per rivedere le politiche governative nazionali e locali e per modificare, abrogare o annullare ogni legge ed ogni disposizione regolamentare che abbia il risultato di creare la discriminazione o perpetuarla ove esista;

d) ogni Stato contraente deve, se le circostanze lo richiedono, vietare e por fine con tutti i mezzi più opportuni, provvedimenti legislativi compresi, alla discriminazione razziale praticata da singoli individui, gruppi od organizzazioni; 

e) ogni Stato contraente s’impegna, ove occorra, a favorire le organizzazioni ed i movimenti integrazionisti multirazziali e gli altri mezzi ad eliminare le barriere che esistono tra le razze, nonché a scoraggiare quanto tende a rafforzare la separazione razziale.

2. Gli Stati contraenti, se le circostanze lo richiederanno, adotteranno delle speciali e concrete misure in campo sociale, economico, culturale o altro, allo scopo di assicurare nel modo dovuto, lo sviluppo o la protezione di alcuni gruppi razziali o di individui appartenenti a tali gruppi per garantire loro, in condizioni di parità, il pieno esercizio dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Tali misure non potranno avere, in alcun caso, il risultato di mante nere i diritti disuguali o distinti per speciali gruppi razziali, una volta che siano stati raggiunti gli obiettivi che si erano prefissi.

Art. 3

Gli Stati contraenti condannano in particolar modo la segregazione razziale e l’«apartheid» e si impegnano a prevenire, vietare ed eliminare sui territori sottoposti alla loro giurisdizione, tutte le pratiche di tale natura.

Art. 4

Gli Stati contraenti condannano ogni propaganda ed ogni organizzazione che s’ispiri a concetti ed a teorie basate sulla superiorità di una razza o di un gruppo di individui di un certo colore o di una certa origine etnica, o che pretendano di giustificare o di incoraggiare ogni forma di odio e di discriminazione razziale, e si impegnano ad adottare immediatamente misure efficaci per eliminare ogni incitamento ad una tale discriminazione od ogni atto discriminatorio, tenendo conto, a tale scopo, dei principi formulati nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e dei diritti chiaramente enunciati nell’articolo 5 della presente Convenzione, ed in particolare:

a) a dichiarare crimini punibili dalla legge, ogni diffusione di idee basate sulla superiorità o sull’odio razziale, ogni incitamento alla discriminazione razziale, nonché ogni atto di violenza, od incitamento a tali atti diretti contro ogni razza o gruppo di individui di colore diverso o di diversa origine etnica, come ogni aiuto apportato ad attività razzistiche, compreso il loro finanziamento;

b) a dichiarare illegali ed a vietare le organizzazioni e le attività di propaganda organizzate ed ogni altro tipo di attività di propaganda che incitino alla discriminazione razziale e che l’incoraggino, nonché a dichiarare reato punibile dalla legge la partecipazione a tali organizzazioni od a tali attività; c) a non permettere né alle pubbliche autorità, né alle pubbliche istituzioni, nazionali o locali, l’incitamento o l’incoraggiamento alla discriminazione razziale. Eiminazione di ogni forma di discriminazione razziale.

Art. 5

In base agli obblighi fondamentali di cui all’articolo 2 della presente Convenzione, gli Stati contraenti si impegnano a vietare e ad eliminare la discriminazione razziale in tutte le sue forme ed a garantire a ciascuno il diritto all’eguaglianza dinanzi alla legge senza distinzione di razza, colore od origine nazionale o etnica, nel pieno godimento dei seguenti diritti:

a) diritto ad un’eguale trattamento avanti i tribunali ed a ogni altro organo che amministri la giustizia;

b) diritto alla sicurezza personale ed alla protezione dello Stato contro le violenze o le sevizie da parte sia di funzionari governativi, sia di ogni individuo, gruppo od istituzione;

c) diritti politici, ed in particolare il diritto di partecipare alle elezioni, di votare e di presentarsi candidato in base al sistema dei suffragio universale ed eguale per tutti, il diritto di partecipare al governo ed alla direzione degli affari pubblici, a tutti i livelli, nonché il diritto di accedere, a condizioni di parità, alle cariche pubbliche; d) altri diritti civili quali:

i) il diritto di circolare liberamente e di scegliere la propria residenza all’interno dello Stato,

ii) il diritto di lasciare qualsiasi Paese, compreso il proprio, e di tornare nel proprio Paese,

iii) il diritto alla nazionalità,

iv) il diritto a contrarre matrimonio ed alla scelta del proprio coniuge,

v) il diritto alla proprietà di qualsiasi individuo, sia in quanto singolo sia in società con altri,

vi) il diritto all’eredità, vii) il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione,

viii) il diritto alla libertà di opinione e di espressione,

ix) il diritto alla libertà di riunione e di pacifica associazione;

e) i diritti economici, sociali e culturali, ed in particolare:

i) i diritti al lavoro, alla libera scelta del proprio lavoro, a condizioni di lavoro eque e soddisfacenti, alla protezione dalla disoccupazione, ad un salario uguale a parità di lavoro uguale, ad una remunerazione equa e soddisfacente,

ii) il diritto di fondare dei sindacati e di iscriversi a sindacati,

iii) il diritto all’alloggio,

iv) il diritto alla sanità, alle cure mediche, alla previdenza sociale ed ai servizi sociali,

v) il diritto all’educazione ed alla formazione professionale,

vi) il diritto di partecipare in condizioni di parità alle attività culturali;

f) il diritto di accesso a tutti i luoghi e servizi destinati ad uso pubblico, quali i mezzi di trasporto, gli alberghi, i ristoranti, i caffè, gli spettacoli ed i parchi.

Art. 6

Gli Stati contraenti garantiranno ad ogni individuo sottoposto alla propria giurisdizione una protezione ed un mezzo di gravame effettivi davanti ai tribunali nazionali ed agli altri organismi dello Stato competenti, per tutti gli atti di discriminazione razziale che, contrariamente alla presente Convenzione, ne violerebbero i diritti individuali e le libertà fondamentali nonché il diritto di chiedere a tali tribunali soddisfazione o una giusta ed adeguata riparazione per qualsiasi danno di cui potrebbe essere stata vittima a seguito di una tale discriminazione.

Art. 7

Gli Stati contraenti si impegnano ad adottare immediate ed efficaci misure, in particolare nei campi dell’insegnamento, dell’educazione, della cultura e dell’informazione, per lottare contro i pregiudizi che portano alla discriminazione razziale e a favorire la comprensione, la tolleranza e l’amicizia tra le Nazioni ed i gruppi razziali ed etnici, nonché a promuovere gli scopi ed i principi dello Statuto delle Nazioni Unite, della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, della Dichiarazione delle Nazioni Unite sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale e della presente Convenzione.

 

 

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